_ medicina del lavoro
_ qualità
_ sicurezza ed igiene del lavoro
_ igiene degli alimenti
_ privacy
_ formazione

La necessità di operare in un’Azienda “sicura” è la prerogativa dominante nei nuovi sistemi legislativi recentemente recepiti dall’Italia dalle direttive comunitarie.
In tale contesto si inseriscono i decreti 626/94 (in materia di prevenzione e protezione dei rischi lavorativi), 494/96 (in materia di cantieri mobili e temporanei), 459/96 (in materia della marcatura CE delle macchine), 493/96 (in materia di cartellonistica) che svolgono il ruolo di aggiornamento delle norme già esistenti in Italia dagli anni ’50 (D.P.R. 547/55 in materia di sicurezza di ambiente e macchine, D.P.R. 303/56 in materia di igiene del lavoro, D.P.R. 164/56 in materia di cantieri temporanei e mobili).

CONTRATTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il servizio prevede il sopralluogo di un tecnico presso l’azienda per valutare in che modo il rischio venga gestito dal titolare e di comune accordo viene predisposto un documento che è la fotografia dell’azienda nel momento in cui si inizia a lavorare.

Si tratta di un intervento che non ha lo scopo di fornire informazioni agli Enti di controllo, bensì quello di permettere al Datore di lavoro di conoscere la globalità dei rischi e delle carenze presenti nella sua azienda, di analizzarli e di ricondurli all’interno di una programmazione degli interventi secondo criteri di priorità che meglio rispondono al singolo caso.

La conclusione ovvia di questo percorso è l’elaborazione del documento finale dei rischi secondo le modalità previste dall’art. 4 del D.L.vo 626/94.

CONTRATTO DI ASSISTENZA

Qualora l’Azienda abbia già effettuato questa prima elaborazione, magari in modo autonomo, il tecnico può ugualmente intervenire per aiutare il titolare nella scelta delle priorità e nella programmazione degli interventi.

Il contratto può avere valenza annuale, biennale o triennale e prevede:

1. formazione ai dipendenti in forza

2. la verifica del rispetto delle scadenze previste dal documento di valutazione

3. la consulenza tramite telefono/ fax su richiesta delle aziende e l’aggiornamento sulle principali novità legislative

la predisposizione dello scadenziario in azienda degli obblighi di legge.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art. 8 e 9 D.L.vo 626/94)

La novità legislativa prevista dalla 626/94 e l’introduzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il ruolo può essere svolto direttamente dal datore di lavoro nel caso di imprese artigiane oppure può incaricare una persona esterna.

L’incarico viene affidato ad un tecnico esterno ed il contratto può avere valenza annuale, biennale o triennale, fiduciario del datore di lavoro, che provvede a quanto stabilito negli articoli citati secondo modalità e frequenza che qui vengono succintamente riportate:

1. sopralluoghi annuali di mezza giornata per il controllo della corretta applicazione di quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi,
2. un sopralluogo annuale di 5 ore per la riunione annuale del personale con verbale e coinvolgimento delle parti interessate,
3. formazione e gestione dello scadenziario per gli interventi e gli adempimenti legislativi,
4. formazione ai nuovi assunti e del personale dipendente (art. 22),
5. consulenza ed assistenza amministrativa,
6. invio comunicazioni periodiche sulle novità tecniche e legislative,
7. assistenza durante sopralluoghi ed ispezioni,
8. aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

Il servizio comunque prevede la gestione completa delle problematiche e degli adempimenti e quindi include anche quanto offerto dalla prima proposta di servizio.

CORSI DI FORMAZIONE
(art. 10, 22, 38, 49, 56, 66, 85, D.L.vo 626/94)

Il decreto legislativo 626/94 prevede che i lavoratori siano addestrati alla “gestione della sicurezza” attraverso incontri periodici sia pratici che teorici.

L’obbligo, secondo la giurisprudenza, non è assolto solo ed esclusivamente attraverso la distribuzione di opuscoli informativi, ma è necessario anche un confronto diretto con i lavoratori.

La formazione deve essere garantita anche per i nuovi assunti.

Il servizio è rivolto a quelle aziende che avvertono la necessità solo della formazione del personale dipendente ed il contratto ha valenza annuale.

Viene proposto anche un corso specializzato per la formazione del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”.

CORSI PER LA PREVENZIONE INCENDI

Il corso si rivolge a tutti coloro che debbono occuparsi della prevenzione incendi in azienda, nello studio o nel negozio.
Sono interessati:
1. I responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
2. Personale designato al pronto intervento e all’evacuazione
3. Rappresentanti dei lavoratori
4. Titolari e legali rappresentanti

I Relatori
I Relatori dei nostri corsi sono tutti docenti qualificati ed esperti nei settori che saranno trattati durante il corso

Materiale didattico
Ai partecipanti verrà consegnata un’esauriente documentazione da tenere sempre in azienda.
Accanto al corso teorico si terrà anche un’esercitazione pratica sotto la guida e la sorveglianza di personale qualificato ed esperto.

Argomenti trattati
a. Comportamento e compiti dei dipendenti in azienda ai fini della sicurezza antincendio e cenni sulla prevenzione incendi,
b. Chimica e fisica del fuoco: stato di aggregazione delle sostanze e loro comportamento al fuoco,
c. Impianti antincendio,
d. Le attrezzature di protezione individuale,
e. Piano di evacuazione
f. Prova pratica delle attrezzature e dei mezzi antincendio fissi e mobili

Durata del corso
Rischio basso: 4 ore (2 ore teoria, 2 ore pratica)
Rischio medio: 8 ore (5 ore teoria, 3 ore pratica)
Rischio elevato: 16 ore (12 ore teoria, 4 ore pratica)

Al termine del corso e dopo la prova pratica verrà rilasciato ai partecipanti un attestato nel quale si certifica l’avvenuta partecipazione.

CERTIFICATO PER LA PREVENZIONE INCENDI

1. L’esecuzione dell’esame del progetto di adeguamento alle normative antincendio comprende:

- Rilievi planimetrici dell’insediamento
- Verifica della conformità dell’attività e dell’impianto termico
- Stesura di elaborati grafici (planimetrie e sezioni) evidenzianti quanto necessario al fine della prevenzione incendi con simbologia conforme al DM 30/11/83
- Scheda tecnica per impianti termici
- Assistenza alla pratica presso gli Enti competenti (VVF)
- Individuazione degli interventi da effettuare
- Copie del progetto
- Presentazione agli Enti competenti

2. Attestazione ed annullamenti di domande

3. Allestimento della domanda di sopralluogo per il rilascio del CPI

- Verifica interventi eseguiti
- Verifica certificazioni da produrre agli Enti competenti
- Allestimento della domanda di sopralluogo

4. Sopralluogo per assistenza lavori

ANTINCENDIO, SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO

CHECK UP
Qualora l’attività risultasse non soggetta alla prevenzione incendi e non venisse eseguito il progetto di adeguamento della stessa verrà redatta una relazione tecnica evidenziante gli interventi da eseguirsi ai fini dell’adeguamento della stessa alle vigenti normative di prevenzione incendi.

Verifica dei parametri generali e delle documentazioni secondo le normative vigenti,

Compilazione e relazione dello stato di fatto con eventuali proposte migliorative.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Provvedimenti di adeguamento alle normative vigenti relative a inquinamento da emissioni in atmosfera (D.P.R. n. 203/1988 e successive modifiche).

Impianti esistenti

1. Effettuazione prelievi nei punti di emissioni individuati e compilazione relazione tecnica che certifichi la conformità delle emissioni al DM 12-07-90 e successive,

2. Predisposizione documentazione Tecnico-amministrativa per richiesta autorizzazione alla Regione.

Nuovi impianti-modifiche ad impianti esistenti e trasferimento impianti

1. Predisposizione documentazione per richiesta autorizzazione alla regione ed invio al Ministero dell’Ambiente, assistenza per gli aspetti di competenza per inoltrare al Sindaco la richiesta di concessione edilizia,

Effettuazione prelievi nei punti di emissione individuati e compilazione relazione tecnica che certifichi la conformità delle emissioni al DM 12-07-90 e successive, in relazione alle prescrizioni Regionali, assistenza per comunicazione messa a regime.

AMBIENTE DI LAVORO ED IGIENE AMBIENTALE
Provvedimenti di adeguamento alle normative vigenti relative ai rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori al piombo, amianto e rumore.

1. Rilievi per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici e all’amianto, durante il lavoro:

- Effettuazione dei rilevamenti per la determinazione dell’esposizione personale,
- Compilazione relazione di certificazione,
- Eventuale stesura di un piano di adeguamento con mobilità e tempi.

2. Mappa della rumorosità in azienda:

- Verifica dell’esposizione quotidiana di tutti i gruppi omogenei di lavoratori,
- Compilazione relazione con modalità e criteri della valutazione,
- Eventuale stesura di un piano di adeguamento con mobilità e tempi.

3. Rilievi fonometrici esterni:

- Effettuazione di rilevamenti fonometrici sul rumore ambientale e valutazione sul contributo delle sorgenti fisse per l’area interessata alle emissioni sonore,
Compilazione relazione di certificazione.

REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE INCENDI

1° Un sopralluogo annuale

1. Sopralluogo di verifica in Azienda,
2. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi,
3. Consulenza per la predisposizione e la programmazione degli interventi relativi alle priorità individuate nel documento di Valutazione dei rischi e finalizzata al miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro,
4. Segnalazioni ed eventuali altre necessità.

VALUTAZIONE RISCHI INCENDI
D. Interministeriale Ministero dell’Interno . Ministero del lavoro e della Previdenza sociale 10/03/98

Il servizio comprende:

Obiettivi della valutazione.
1. Analisi dei rischi di incendio,
2. Prevenzione dei rischi,
3. Misure tecnico-organizzative atte ad eliminare o diminuire il rischio di incendio,
4. Informazione -formazione dei lavoratori.

SCHEMA DI MASSIMA DELLA VALUTAZIONE

Classificazione del livello di rischio dell’attività:
F basso – F medio – F elevato

Analisi:

1. analisi delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, 97 attività D.M. 64 del 16.02.82;
2. verifica della documentazione esistente in materia (NOP, CPI, approvazione progetto);
3. analisi delle strutture dei locali dell’attività (C.A., acciaio, legno) e dei materiali di rivestimento;
4. analisi del ciclo produttivo;
5. analisi dei prodotti utilizzati o stoccati dall’azienda;
6. analisi schematica carico d’incendio;
7. studio delle persone impegnate nel ciclo produttivo, o frequentatori occasionali, e loro distribuzione nei locali o reparti;
8. eventuale riclassificazione di alcuni locali a seguito dell’analisi sin qui condotta.

Verifiche:

1. verifica compartimentazione dell’attività;
2. verifica presenza di uscite di sicurezza adeguate per posizione e dimensione;
3. verifica presenza di scale di emergenza adeguate per posizione e dimensione;
4. verifica della cartellonistica indicante le vie di fuga, i pericoli e i divieti;
5. verifica degli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, cucine, condizionamento, macchinari particolari, ecc);
6. verifica delle attrezzature di spegnimento presenti (estintori, idranti),
7. verifica di impianti di allarme e rivelazione di incendio (allarme, rivelatori di fumo, di gas).

Misure proposte:

a. Relazione tecnica sulle soluzioni tecniche da adottare per eliminare o ridurre il rischio di incendio, a seguito delle verifiche condotte;
b. Relazione sulle misure tecnico-organizzative per mantenere il livello di sicurezza raggiunto o da raggiungere (controlli, manutenzioni, sorveglianza);
c. Informazione di tutto il personale sui rischi di incendio e sulle misure di prevenzione adottate, fornite dalla valutazione dei rischi.

La verifica deve essere nuovamente effettuata a seguito di ogni variazione significativa per quanto riguarda le strutture dell’attività, il quantitativo e la tipologia dei materiali presenti.

CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE

1° Sopralluogo annuale

1. Revisione del documento di valutazione dei rischi
2. Valutazione rischi incendi

2° Sopralluogo annuale

SOPRALLUOGO TECNICO IN AZIENDA ED ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE

1. Verifica della corretta applicazione delle indicazioni previste nel documento di revisione effettuato
2. Organizzazione della formazione in azienda con particolare riguardo alla tipologia dell’attività aziendale, consegna di opuscoletti illustrativi

3° Sopralluogo annuale

RIUNIONE PERIODICA DI SICUREZZA

Da predisporre in Azienda con il responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per analizzare e verbalizzare in ordine:

1. al documento di valutazione dei rischi e sue integrazioni,
2. idoneità dei mezzi di protezione individuali,
3. introduzione di nuove attrezzature di lavoro, sostanze e preparati,
4. alla eventuale modifica degli ambienti di lavoro,
alla modifica e/o integrazione dei programmi di formazione.

IL PRIMO SOCCORSO

Il Corso si rivolge a tutti coloro che debbono occuparsi del primo soccorso in azienda, nell’ufficio, nello studio o nel negozio.

Sono interessati
1. Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione,
2. Personale designato al primo soccorso ed all’evacuazione,
3. Rappresentanti dei lavoratori,
4. Titolari e legali rappresentanti

I relatori
I Relatori dei nostri corsi sono tutti docenti qualificati esperti nei settori che saranno trattati durante il corso.

Materiale didattico
Ai partecipanti verrà consegnata una esauriente documentazione da tenere sempre in azienda. Accanto al corso teorico si terrà anche un’esercitazione pratica sotto la guida e la sorveglianza di personale qualificato ed esperto.

Argomenti trattati
- Il corpo umano
- Cenni di anatomia
- Cenni di fisiologia
- Gli organi interni
- Il primo soccorso: Fratture –ustioni –avvelenamenti –asfissia –emorragie –arresto cardiaco
- La relazione psicologica e modalità di intervento
- Prove pratiche di primo soccorso

Al termine del corso e dopo la prova pratica verrà rilasciato ai partecipanti un attestato nel quale si certifica l’avvenuta partecipazione.
Il Piano di sicurezza viene richiesto per le attività da attuare nei cantieri temporanei e mobili in conformità a quanto previsto dal D.lgs 494/96.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme della prevenzione infortuni.

- Effettuazione dei rilevamenti per la determinazione dell’attività

- Compilazione del Piano di Sicurezza

CONSULENZA ENERGETICA

L’energia elettrica:un bene prezioso
I costi derivanti dall’utilizzo dell’energia elettrica nelle attività produttive rappresentano una voce importante nel bilancio aziendale. Questo fatto fa si che essi debbano essere tenuti costantemente sotto controllo al fine di contribuire alla riduzione, ove possibile, delle voci di spesa aziendali.
Purtroppo non è semplice controllare costantemente i costi elettrici dal momento che ci si trova ad operare con una struttura tariffaria a dir poco complessa che presenta, per di più, una dinamica sempre più rapida in cui le condizioni tariffarie e normative subiscono variazioni sensibili in tempi brevi.
Inoltre, nella maggioranza dei casi, è possibile riscontrare che le condizioni contrattuali di fornitura dell’energia elettrica applicate non siano adeguate ai fabbisogni reali del cliente che si trova così nella condizione di dover spendere più dell’energia che acquista solamente per far fronte agli oneri superiori che un contratto non ottimizzato comporta.

La consulenza
I nostri tecnici sono in grado di assicurare al cliente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. risparmio energetico
2. razionalizzazione dei consumi
3. il risparmio economico viene raggiunto, a consumi costanti, mediante simulazioni computerizzate che determinano il contratto ottimale
4. soprattutto ora che la tariffazione dell’energia ha subito importanti ristrutturazioni e altre ne subirà con frequenza crescente, diventa importante verificare periodicamente la congruità del contratto con il profilo energetico del cliente
5. relazione analitica
dall’analisi dei dati di consumo energetico i nostri tecnici forniscono una relazione analitica dettagliata circa le azioni da intraprendere per la riduzione dei costi quali, per esempio, l’individuazione del contratto ottimale di fornitura, il dimensionamento degli impianti di rifasamento e altri interventi, specifici del caso in esame, volti alla razionalizzazione dell’uso dell’energia.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Analisi del territorio attraverso i dati forniti dall’Amm.ne Comunale e localizzazione dei punti di misura; esecuzione dei rilievi fonometrici diurni e per talune postazioni anche notturne utilizzando strumentazione di classe I; elaborazione dei dati acquisiti attraverso grafici e tabelle;

Stesura della relazione tecnica con i seguenti elaborati grafici:

1. planimetria con indicati i valori di LaeqT;
2. planimetria con indicati i valori di L1;
3. planimetria con indicati i valori di L10;
4. planimetria con indicati i punti di stazionamento;
5. planimetria in scala 1:5000, redatta su supporto magnetico, contenente la suddivisione del territorio comunale nelle 6 classi previste dalla tabella II del DPCM 01/03/91 rappresentata graficamente secondo i criteri di cui alla DGR 25 marzo 19993 n. 37724.

DOCUMENTAZIONE/INFORMAZIONI DA FORNIRE A CURA DEL CLIENTE

Documentazione:
1. Piano Regolatore Generale comprensivo di eventuali varianti
2. Piani attuativi qualora esistenti ed attinenti
3. Piani o studi sul traffico

Informazioni
1. Dati relativi agli inconvenienti igienici riguardanti l’inquinamento acustico (esposti i cittadini o Associazioni, atti conseguenti ecc)
2. Localizzazione e descrizione dei plessi scolastici
3. Localizzazione e descrizione delle case di cura
4. Localizzazione e descrizione dei parchi

Per quanto sopra, è preferibile l’individuazione di una persona referente dell’Ufficio Comunale.

PIANO DI SICUREZZA

Il Piano di sicurezza viene richiesto per le attività da attuare nei cantieri temporanei e mobili in conformità a quanto previsto dal D.lgs 494/96.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme della prevenzione infortuni.

- Effettuazione dei rilevamenti per la determinazione dell’attività
- Compilazione del Piano di Sicurezza

DIRETTIVA MACCHINE

SISTEMA S.r.l. inoltre è in grado di fornire una assistenza completa in modo da ottemperare al D.lgs 626/94 e contemporaneamente al D.P.R. 459/96 (Direttiva Macchine).

Infatti, mettendo in sicurezza le macchine, secondo le leggi preesistenti, si espleta quanto richiesto dal Decreto Legislativo sulla sicurezza e quindi viene data la possibilità al proprietario di accompagnare ogni macchina usata con appropriata dichiarazione che ne attesta la conformità alla previdente legislazione (conformemente al D.P.R. 547/55) in caso di cessione.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TENUTA REGISTRI

Ricordiamo che ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, art. 12 Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti;
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- Chi svolge le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
- Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriale ed artigianali;

hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro.

Sul registro devono essere annotate, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti.

Il citato D.L.vo 05.02.97 n.22, prevede l’emanazione di un modello uniforme di registro nonché della modalità di tenuta. Nel frattempo rimangono in vigore le norme previgenti D.L.vo 05.02.97 ed i relativi modelli di registro.

Ricordiamo infine le sanzioni di cui all’art. 52 del D.L.vo 05.02.97 n.22:

· La mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro; se trattasi di rifiuti pericolosi da 15.000 a 90.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dall’amministratore.
· Nel caso il registro incompleto contenga comunque tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata da 250 a 1.500 euro. La stessa pena si applica per la mancata conservazione del registro o il mancato invio, nei casi previsti, dello stesso alle autorità competenti.

SISTEMA S.r.l. per facilitarvi l’espletamento delle norme sopra dette offre un contratto di consulenza con valenza annuale, biennale o triennale e prevede:

· Sopralluogo mensile per la verifica della corretta compilazione del Registro di carico e Scarico nelle scadenze previste.
· La consulenza tramite telefono/fax su richieste delle aziende e l’aggiornamento sulle principali novità legislative.
· La predisposizione dello scadenziario in azienda degli obblighi di legge.

ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI DI RIFIUTI

La consulenza per l’iscrizione all’Albo Nazionale gestori rifiuti comprende:

  • Verifica della conformità dell’attività alle norme vigenti;
  • Rilevazione della tipologia del/dei rifiuto/i secondo le tabelle CER;
  • Perizia dei mezzi di trasporto;
  • Assistenza alla pratica presso gli Enti competenti (CCIAA);
  • Copie del progetto;
  • Allestimento domanda;
  • Presentazione agli Enti competenti.

RESPONSABILE TECNICO PER GESTORI DI RIFIUTI

La novità legislativa prevista dal D.Lgs 22/97 e l’introduzione del responsabile di chi gestisce direttamente i rifiuti.

Il ruolo può essere svolto direttamente dal datore di lavoro se in possesso dei requisiti (diploma o laurea) o essere affiliato ad una persona esterna.

L’incarico viene affidato ad un tecnico esterno fiduciario del datore di lavoro, con contratto che può avere valenza annuale, biennale o triennale.

Il tecnico provvederà a quanto stabilito negli articoli del Decreto secondo modalità e frequenza che qui vengono succintamente riportate:

1. sopralluoghi mensili di mezza giornata per il controllo della corretta applicazione della normativa

2. un sopralluogo annuale di 5 ore per la riunione annuale del personale con verbale e coinvolgimento delle parti interessate

3. formazione e gestione dello scadenziario per gli interventi ed adempimenti legislativi

4. consulenza ed assistenza amministrativa

5. invio comunicazioni periodiche sulle novità tecniche e legislative

6. assistenza durante sopralluoghi ed ispezioni

COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA

Comunicazione al Catasto rifiuti per la gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 33 comma 1 e art. 57 comma 6 del D.Lgs 22/97 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del D.M. 05/02/98

La consulenza comprende:

1. verifica della conformità dell’attività alle normative vigenti
2. rilevazione della tipologia del/dei rifiuto/i secondo le tabelle CER
3. relazione tecnica ai sensi dell’art.21 L.241/90
4. assistenza alla pratica presso gli Enti competenti (Provincia)
5. compilazione della scheda di messa in riserva (ove necessaria) ai sensi dell’art. 6 del DM 5/2/98
6. copie del progetto
7. allestimento domanda
presentazione agli Enti competenti

ANALISI DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Il laboratorio di analisi è in grado di svolgere controlli su molteplici matrici relative a rifiuti (solidi, terreni, acque industriali, miscele di solventi, acque di scarico e potabili, etc.), avvalendosi della collaborazione di tecnici qualificati e di attrezzature adeguate;

Inoltre vengono svolte le analisi relative ai prelievi in atmosfera ex DPR 203/88, come supporto analitico ai tecnici preposti.

Risulta inoltre possibile fornire un aiuto specifico nell’attribuzione dei codici CER e di classi di pericolosità, sulla base del ciclo produttivo dichiarato dal produttore e delle risultanze analitiche a seguito di verifiche specifiche di laboratorio.

Controlli microbiologici sono eseguibili sia su acque potabili che su emissioni in atmosfera, sulla base di prelievi effettuati da tecnici qualificati.

Assistenza nell’iter di CONSULENZA ENERGETICA

(DL 16/3/1999 n°79 – L. 24/4/1998 n°128 Direttiva 96/92/CE – L. 9/1/1991 n°10)Certificazione, ossia nel corso della Visita di Ispezione da parte dell’Ente terzo, preventivamente valutato e selezionato dal cliente col supporto del consulente.